L'etichetta
Importanti Novita' per l'etichettatura Del Miele
(14 settembre 2005)

La Nota interpretativa della Commissione Europea in merito alla normativa di etichettatura del miele apre importanti prospettive d'innovazione nel mercato del miele, delle regole che lo contraddistinguono, sia sotto il profilo della stessa "concezione" del miele sia per l'obbligo di chiarezza nel fornire importanti informazioni al consumatore finale del prodotto.

Il documento predisposto dalla Commissione europea propone alcune importanti messe a punto. Le principali puntualizzazioni, in estrema sintesi, riguardano:

  • Il divieto d'utilizzazione della dizione Miele

  • in etichetta qualora al prodotto siano state addizionate altre sostanze alimentari, quali additivi alimentari e sciroppi zuccherini.

  • Il divieto di utilizzare la definizione Miele

  • per un alimento composto se il prodotto non risponde alle caratteristiche definite dalla Direttiva sul miele e l'obbligatorietà di riportare la percentuale di miele presente quando questo è un ingrediente di rilievo di un prodotto alimentare composto.

  • La possibilità di riportare diverse origini botaniche

  • (ivi compreso Miele di Foresta) quando queste riflettono una naturale contiguità botanica in un determinato aerale/ periodo di bottinatura di un territorio. Qualora invece la compresenza in un barattolo di mieli di diversa origine botanica e territoriale sia frutto di lavorazione da parte dell'uomo si stabilisce l'obbligo di indicarlo in etichetta con l'inequivocabile definizione di "Miscela".
    Qualora un miele provenga da un paese l'obbligo di indicarlo in etichetta poiché è insufficiente l'indicazione di una regione o una zona, che non rende riconoscibile con certezza l'origine geografica del prodotto in tutti i paesi della Comunità.

  • La possibilità di utilizzare menzioni qualificative

  • del miele, sempre verificabili, documentabili e tali da non trarre in errore il consumatore, quali " miele estivo","non pastorizzato", "non scaldato" ecc…

  • Ed infine la possibilità d'utilizzare la dizione Millefiori ma solo quando il miele posto nel vaso corrisponda ad un raccolto da parte delle api, "assemblato" con un processo naturale che non corrisponda ad una mescolatura operata dall'uomo di mieli provenienti da diverse origini botaniche e/o territoriali; in quel caso andrà definito come "Miscela".





  • Oltre alle caratteristiche "classiche" dei prodotti alimentari (peso netto, produttore, composizione, lotto, etc..) di seguito riportiamo alcune informazioni che debbono riscontrarsi in un'etichetta:
    Origine geografica;
    In assenza di indicazioni specifiche di provenienza, il miele deve intendersi prodotto nei Paesi della Comunità Europea. Se l'origine del miele è totalmente o parzialmente di Paesi extracomunitari deve essere commercializzato riportando una delle seguenti diciture: "miele extracomunitario", "miscela di mieli comunitari ed extracomunitari", "miscela di mieli extracomunitari" Se il produttore vuole sottolineare che è di provenienza nazionale, può dichiarare "miele italiano"
    Origine botanica;
    E' consentito completare la denominazione di vendita con un'indicazione relativa all'origine botanica. Il miele proveniente prevalentemente da un'unica specie botanica (monofloreale) potrà recare tale indicazione in etichetta ("miele di castagno", "miele di acacia", etc.); il miele proveniente da diverse specie botaniche potrà recare in etichetta l'indicazione "millefiori". Non è obbligatoria la data di scadenza, essa è facoltativa.


      


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